Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) Provincia di Vercelli (Apre il link in una nuova scheda)

RACCOLTA FIRME PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE ANTIFASCISTA

E' POSSIBILE FIRMARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PREVIO AVVISO TELEFONICO ALLO 0163/95125 Per il Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352: ...
Data:

17 febbraio 2021

Tempo di lettura:

1 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

E' POSSIBILE FIRMARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PREVIO AVVISO TELEFONICO ALLO 0163/95125 Per il Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352: "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti"

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 17/02/2021 10:07:59

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare le visite al sito (statistiche) e per farti visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze ed i gusti da te manifestati durante la tua navigazione su Internet